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Guida ai bonus fiscali per gli interventi strutturali

Come usare gli incentivi di ristrutturazione, Sismabonus e Decreto Crescita 2019

Ultimo aggiornamento: 02/05/2019 - Ing. Simone Tirinato, Ricerca e Sviluppo Logical Soft

Riproduzione riservata

I bonus fiscali sono una concreta opportunità per l’edilizia purché li si conosca e si sappia come e quando richiederli. Il bonus è una detrazione fiscale sulla tassazione IRPEF o IRES che si matura a seguito di interventi sul patrimonio edilizio esistente dall'anno successivo al pagamento effettuato. 

 

In estrema sintesi possiamo classificare i bonus fiscali per gli interventi strutturali in tre tipologie. La prima prevede bonus legati alla ristrutturazione edilizia in genere, senza alcuna specifica di miglioramento delle performance strutturali apportate all'edificio. La seconda, il Sismabonus, riguarda i bonus che si ottengono se, grazie alla ristrutturazione, si migliora la sicurezza antisismica dell'edificio. 

A queste due tipologie principali si aggiunge una variante della seconda che modifica i termini di applicazione del bonus e riguarda quegli interventi che migliorano sia gli aspetti strutturali che energetici con riferimento ai soli condomini.

 

In questo focus ricostruiamo una mappa dei bonus fiscali disponibili per gli interventi strutturali di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e una guida alla loro applicazione leggendo il "Decreto Crescita" pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° Maggio 2019:

-  Bonus nella ristrutturazione edilizia

- Sismabonus

- Sismabonus e interventi locali

- Sismabonus ed Ecobonus per i Condomini

- A cessione del credito

- Le novità del "Decreto Crescita"

 

AUTORE: Ing. Simone Tirinato, Ricerca e Sviluppo Logical Soft

FONTE: https://www.logical.it/focus/la-sicurezza-degli-edifici-esistenti-in-calcestruzzo

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Ecobonus, ristrutturazioni ed elettrodomestici: le detrazioni del 2017

Pubblicato il: 07/02/2017 ore 11:05

Anche nel 2017 chi realizzerà interventi di efficienza energetica della propria abitazione potrà godere delle detrazioni fiscali del 65%. Nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia le detrazioni sono del 50%; rientrano in questo caso le detrazioni per l’acquisto e la messa in opera di singoli impianti che producono energia da fonti rinnovabili o abbassano i consumi (come sono gli impianti fotovoltaici, gli scaldacqua o i condizionatori a pompa di calore).

 

E’ quanto stabilito nella Legge di Stabilità 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre scorso, che proroga di un altro anno gli incentivi previsti per le case. Per tutte le informazioni, è attiva la rete di Sportelli energia di Legambiente; ecco cosa c'è da sapere. Rispetto agli anni passati le novità positive riguardano gli interventi nei condomini: aliquote più alte, graduate in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti, fino al 75%, valide per interventi realizzati da ora al 2021.

 

L’incentivo del 65% riservato agli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari riguarda i seguenti interventi: per la riqualificazione globale su edifici esistenti (interventi che facciano conseguire determinati miglioramenti delle prestazioni energetiche) si possono detrarre fino a 100mila euro (cioè il 65% di una spesa di circa 154mila euro); per coibentazione di pareti, soffitti o sostituzione di finestre e serramenti con altri e con particolari prestazioni di isolamento, fino a 60mila euro di detrazione fiscale; installazioni di pannelli solari termici, fino a 60mila euro.

 

E ancora: sostituzione della caldaia con un modello a condensazione, fino a 30mila euro; installazione di pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, fino a 30mila euro; acquisto e posa in opera delle schermature solari, fino a 60mila euro; acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale a biomasse, fino a 30mila euro; acquisto, installazione e messa in opera di sistemi di domotica, per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative.

 

Non cambiano i meccanismi per usufruire dell’incentivo. I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale e il rimborso avverrà in dieci anni, con rate di pari importo. Sarà inoltre necessario conservare tutta la documentazione inerente all’intervento e ai pagamenti.

Per fruire della detrazione è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dall’iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta. Quindi non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

 

Sono ammesse all’agevolazione le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni); i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

 

Rientrano nel novero dell’efficienza energetica anche gli interventi sulle caldaie ed impianti di riscaldamento dei condomini. Il decreto Milleproroghe ha procrastinato al 30 giugno 2017 l’obbligo della contabilizzazione del calore per gli impianti centralizzati di riscaldamento e di fornitura di acqua calda sanitaria condominiali. Per rimanere in esercizio senza sanzioni, sarà necessaria l’installazione di sistemi per la misurazione del calore di ciascuna unità abitativa.

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si ha diritto ad accedere alla detrazione del 65% solo se i contabilizzatori sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. In questi casi il limite di spesa detraibile (per ogni contribuente) è di 30mila euro.

Se invece i contabilizzatori sono installati senza che sia sostituito l’impianto di riscaldamento, o qualora sia sostituito con uno che non ha le caratteristiche tecniche richieste per l'ecobonus, le spese sono ammesse alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

 

Per quanto riguarda le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, rimane invariato il 50%, che viene prorogato per spese sostenute fino al 31 dicembre 2017, applicabili a molti interventi “energetici” o di risparmio energetico tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo (batterie) o l’installazione di condizionatori e scaldacqua a pompa di calore, anche in assenza di altre opere di ristrutturazione.

Sulle prestazioni di servizi per interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) realizzati su immobili residenziali, viene applicata l’Iva ridotta al 10%. Per alcuni “beni significativi” (individuati dal decreto 29 dicembre 1999) quali ascensori, infissi, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Infine, in Legge di Stabilità è stato esteso a tutto il 2017 anche il bonus mobili: chi acquisterà mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione potrà beneficiare ancora di uno sconto Irpef del 50% per un massimo di 10.000 euro di spesa.

 

Autore: AdnKronos

Link: http://www.adnkronos.com/sostenibilita/in-pubblico/2017/01/03/ecobonus-ristrutturazioni-elettrodomestici-detrazioni-del_m8h0bdADkvR8jvB9TlMH4K.html?refresh_ce

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Ecco le nuove UNI TS 11300:2014

Sono in vigore le nuove UNI TS 11300:2014.
Oggi 2 ottobre 2014 sono state pubblicate e dunque entrano in vigore le nuove norme UNI TS 11300-1:2014 e 11300-2:2014.
Questa norma diventa da subito l’unica procedura accettata per il progetto e la certificazione energetica degli edifici in tutta Italia. I testi sono disponibili sul sito dell´ente Italiano di normazione UNI.

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ATTESTATO ENERGETICO, OBBLIGHI (E SANZIONI) IN CASO DI COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DOPO IL DECRETO-LEGGE DESTINAZIONE ITALIA

Una comoda e riassuntiva tabella degli obblighi in capo ai proprietari in caso di vendita o nuova locazione.  Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono «rendere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’«attestato di prestazione energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio)  In caso di compravendita, l’attestato deve essere consegnato all’acquirente  In caso di locazione, l’attestato deve essere consegnato al conduttore  In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o «locatario» (recte: locatore) deve fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’«attestato di prestazione energetica» entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità  Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli, appunto, soggetti a registrazione) deve essere inserita «apposita clausola» con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici  In caso di compravendita o di nuova locazione, salvo che nei casi di locazione di singole unità immobiliari, deve essere allegata al contratto copia dell’attestato di prestazione energetica  Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente  In caso di compravendita, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro  In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro  Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») o allegazione, se dovuta, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 18.000 euro  In caso di contratto di locazione di singola unità immobiliare (soggetto a registrazione) l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro; sanzione che si riduce alla metà (min. 500 euro – max. 2.000 euro) se la durata della locazione non eccede i tre anni  In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro Fonte: Confedilizia-Ufficio Studi

Fonte: Compricasa s.a.s

Link: www.compricasasas.it

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“IL DESTINAZIONE ITALIA” È LEGGE, TUTTE LE NOVITÀ PER APE E CERTIFICATORI

Via libera per il decreto "Destinazione Italia", licenziato dal Senato che l'ha approvato in via definitiva. Il decreto è ormai convertito in legge. Molte le novità che riguardano l'Attestato di prestazione energetica, prima tra tutte la trasformazione della sanzione della nullità degli atti per l'omessa allegazione dell'APE in sanzione amministrativa. Modifiche anche ai titoli di studio che abilitano al ruolo di certificatore energetico. Quanto agli interventi per il risparmio energetico, questi potranno nuovamente essere decisi dal condominio a «maggioranza semplice». Infine, ammesse al ruolo di «terzo responsabile degli impianti termici» anche le imprese non costituite in forma di persona giuridica. LE NOVITÀ NEL DETTAGLIO Sanzione e allegazione dell'APE Viene confermata la trasformazione della nullità degli atti in sanzione amministrativa. Sanzione che scatta se ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione non viene aggiunta una clausola con la quale l'acquirente o l'affittuario dichiarino di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione - compreso l'attestato energetico - sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare. La sanzione pecuniaria riguarda anche la mancata allegazione dell'attestato, nei casi in cui questa è prevista. L'omessa dichiarazione o allegazione costano alle parti multe da 3mila a 18mila euro. La trasformazione della nullità in sanzione ha effetto retroattivo. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto "Destinazione Italia", la nullità dei contratti può essere sostituita dalla sanzione, se richiesto dall'interessato, purché, però, la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. Con una modifica approvata dalla Camera, viene, inoltre, precisato che il pagamento della sanzione amministrativa per l'omessa dichiarazione o allegazione dell'attestato non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'APE nel termine di 45 giorni. Due, inoltre, le novità più importanti, contenute nel decreto e confermate dalla legge di conversione. Viene eliminata la necessità di valutare la prestazione energetica degli edifici per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito. Abolito anche l'obbligo di allegare l'APE ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari. Risolta la sovrapposizione con la legge di Stabilità E' stato eliminato l'erroneo richiamo da parte della legge di Stabilità al non più vigente comma 3bisdell'articolo 6 del DLgs 192/2005. La legge di Stabilità, infatti, richiamando erroneamente tale comma, nel frattempo eliminato dal "Destinazione Italia", tentava di rinviare l'obbligo di allegazione dell'APE all'entrata in vigore delle "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici". Questa disposizione, inserita nella manovra 2014, è definitivamente stata cancellata. (per approfondire leggi l'articolo: "APE - attestato di prestazione energetica. La Cancellieri risponde sul pasticcio normativo"). Titoli di studio dei certificatori energetici Con una modifica al DPR 75/2013 viene ampliata la platea di professionisti che possono redigere un attestato di prestazione energetica senza aver seguito un corso di formazione specifica. Vi rientrano diverse lauree in ingegneria (aerospaziale, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale) e la laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. (leggi l'articolo: "Destinazione Italia: modifiche ai requisiti per certificatori energetici"). Modifiche anche per i corsi di formazione. I corsi abilitanti passano da 64 a 80 ore. Con una modifica introdotta dalla Camera viene stabilito che le regioni e le provincie autonome possono riconoscere come certificatori i professionisti che dimostrino di aver frequentato e superato un corso di formazione per la certificazione energetica attivato prima dell'entrata in vigore del DPR 75/2013 e conforme ai requisiti minimi stabiliti dallo stesso DPR, compresa la nuova durata, che dunque passa a 80 ore. Novità anche per i requisiti di indipendenza e imparzialità, per i quali viene introdotta una deroga. Ne sono esonerati i tecnici abilitati che siano dipendenti o operino per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico. Annunci di locazione ad uso turistico La Camera ha previsto che gli annunci di locazioni ad uso turistico non devono riportare gli indici di prestazione energetica, né la classe energetica se riguardano la locazione di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno. Interventi per il risparmio energetico decisi a maggioranza semplice Viene ripristinata la situazione precedente al decreto, secondo cui gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici possono essere autorizzati dal condominio attraverso maggioranza semplice. Il decreto "Destinazione Italia" aveva modificato l'articolo 1120 del codice civile, che prevedeva, grazie ad una semplificazione inserita dalla riforma del condominio, che i lavori e gli interventi per il contenimento del consumo energetico potessero essere decisi con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (maggioranza semplice). Con l'entrata in vigore del "Destinazione Italia" tale maggioranza non era più sufficiente. Il decreto aveva infatti stabilito che fosse necessaria una "maggioranza qualificata", ovvero la maggioranza degli intervenuti ed i due terzi del valore dell'edificio. La complicazione introdotta dal decreto viene annullata con la legge di conversione, si ritorna alla situazione precedente all'entrata in vigore del decreto "Destinazione Italia".

Fonte: Compricasa s.a.s

Link: www.compricasasas.it

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DELEGA FISCALE: Incentivi per chi effettua lavori per la sicurezza e la riqualificazione energetica degli edifici

La bozza del DDL Delega fiscale sembra voler stabilizzare l'ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica e la detrazione al 50% per le ristrutturazioni.

 

Il decreto legislativo ad hoc che dovrà adottare il governo in materia, potrà infatti recepire l'emendamento, già approvato dalla Commissione Finanze del Senato, secondo il quale per accedere agli incentivi sarà sufficiente dimostrare di aver effettuato interventi per la messa in sicurezza dell'edificio, introducendo anche quelli per la riqualificazione energetica ed architettonica dell'immobile.

In tal modo potrebbero vedersi prorogati gli incentivi per l'efficientamento energetico e la ristrutturazione edilizia anche oltre il termine del 31 dicembre 2014, quando scenderanno dal 65% al 50% e dal 50% al 40% rispettivamente per poi tornare all'aliquota ordinaria del 36% .

Autore: News_Logical Soft

Link: http://www.logical.it/news.aspx

 

 
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AMBIENTE: NUOVI CONTRIBUTI PER DOTARE IL PROPRIO IMMOBILE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A VERONA

11/12/2013

L’assessorato all’Ambiente ha stanziato ulteriori 15 mila euro di contributi destinati al rimborso delle spese sostenute per dotare la propria abitazione della certificazione energetica, attestato obbligatorio per le nuove unità immobiliari e per i vecchi edifici in caso di compravendita dell’immobile. 
Nell’attestato sono compresi i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edifico. 
L’iniziativa è stata presentata oggi dall’assessore all’Ambiente Enrico Toffali: “dopo l’esaurimento del fondo stanziato lo scorso anno e del quale hanno beneficiato quasi 200 cittadini, l’Amministrazione comunale ha deciso di riproporre questo contributo come ulteriore forma di incentivazione nell’ambito del risparmio energetico – ha detto Toffali - in linea con quanto stabilito all’interno del Piano Energetico Ambientale Comunale al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione del 20 per cento di emissioni di CO2 in atmosfera entro il 2020. Gli Attestati di Prestazione Energetica – conclude Toffali – contengono infatti utili indicazioni che permettono di definire gli interventi per migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio e ridurre conseguentemente i consumi”.
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, e copriranno il 50 per cento della spesa sostenuta, al netto dell’Iva, fino ad un massimo di 200 euro. Per presentare domanda è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Verona o negli uffici del Coordinamento Ambiente, in via Pallone 9. La documentazione dovrà essere unita alla copia della fattura redatta da un professionista, dove sia visibile la chiave alfanumerica di 10 caratteri, attestante l’invio obbligatorio del documento da parte del professionista alla Regione Veneto tramite il portale telematico Ve.Net.

Autore: Ufficio stampa on-line Comune di Verona

Link:http://ufficiostampa.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9561&id_com=15269

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Ancora sul DL 63/2013 - Sanzioni ed Atto notorio

Il 4 agosto 2013 è stato convertito in legge (L.90/2013) il Decreto Legge 63/2013 che modifica il Dlgs 192/2005 ovvero la disciplina nazionale in materia di requisiti minimi e prestazione energetica degli edifici.

In questo modo in Italia è stata recepita (in ritardo) la Direttiva 2010/31/UE, ora dovranno essere approvati i decreti attuativi nazionali, che modificheranno il DPR 59/2009 e il DM 26.06.2009, ed i provvedimenti regionali, per le regioni dotate di una propria disciplina (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Prov.Trento, Valle d’Aosta).

Sul territorio nazionale ed anche in queste Regioni sono immediatamente in vigore quanto previsto dal nuovo articolo 15 del Dlgs 192/2005 le SANZIONI.

In particolare il comma 1 prevede che:

articolo 15 comma 1
"1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita' e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."
Cosa significa ?
L’Attestato non è più reso ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) ma costituisce un Atto Notorio.

Autore: Kristian Fabbri

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http://www.kristianfabbri.com/

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Legge 90/2013: quando allegare all'APE il libretto di impianto

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito mediante una nota quando è necessario allegare all'APE il libretto di impianto.

Nella Legge 90 è previsto l'obbligo di allegare l'APE a tutti gli atti di trasferimento degli immobili; l'APE è il documento la cui validità è subordinata al controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, da qui l'obbligo contenuto nella norma di allegare all'APE il libretto di impianto, in originale o in copia.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha specificato che il libretto di impianto deve essere allegato solo agli APE consegnati quando si concludono le trattative e si firma il contratto; non deve essere allegato quando l'APE è semplicemente visionato dal cliente, all'inizio delle trattative, per conoscere le condizioni energetiche dell'immobile.
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Detrazioni 50% e 65% prorogate per tutto il 2014

La legge di Stabilità approvata dal Consiglio dei Ministri prolunga per tutto il prossimo anno le detrazioni per le riqualificazioni energetiche, la messa in sicurezza degli edifici in zone sismiche, le ristrutturazioni e l’acquisto di mobili.

Il testo della Legge di Stabilità per il 2014 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed è passato al Parlamento per l’approvazione definitiva. In essa sono molti i contenuti che interessano i professionisti dell’edilizia.
In primo luogo sono state prorogate fino alla fine del 2014 le detrazioni fiscali del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L’ aliquota decrescerà quindi progressivamente nel 2015 (50%) e nel 2016 (36%), essendo a quel punto definitivamente equiparate alle detrazioni per le ristrutturazioni. Inoltre per gli interventi di riqualificazione che riguardano le parti comuni dei condomini saranno detraibili al 65% le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 ed al 50% quelle fino al 30 giugno 2016.
Ugualmente sono state prorogate fino alla fine del 2014 le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni. In questo caso le spese sostenute nel 2015 saranno agevolate con una detrazione fiscale del 40%, mentre per quelle sostenute nel 2016 il bonus corrisponderà all’aliquota ordinaria del 36%.
Le detrazioni del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e forni in classe energetica A) per spese fino a 10 mila euro sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Il bonus è riconosciuto solo ai contribuenti che usufruiscono delle detrazioni per le ristrutturazioni.
Gli interventi per la messa in sicurezza di edifici in zone sismiche 1 e 2 continueranno ad usufruire della detrazione del 65% fino al 31 dicembre 2014. Per tutto il 2015 l’agevolazione sarà invece del 50%.

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Ecobonus, ristrutturazioni ed elettrodomestici: le detrazioni del 2017

Pubblicato il: 07/02/2017 ore 11:05

Anche nel 2017 chi realizzerà interventi di efficienza energetica della propria abitazione potrà godere delle detrazioni fiscali del 65%. Nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia le detrazioni sono del 50%; rientrano in questo caso le detrazioni per l’acquisto e la messa in opera di singoli impianti che producono energia da fonti rinnovabili o abbassano i consumi (come sono gli impianti fotovoltaici, gli scaldacqua o i condizionatori a pompa di calore).

 

E’ quanto stabilito nella Legge di Stabilità 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre scorso, che proroga di un altro anno gli incentivi previsti per le case. Per tutte le informazioni, è attiva la rete di Sportelli energia di Legambiente; ecco cosa c'è da sapere. Rispetto agli anni passati le novità positive riguardano gli interventi nei condomini: aliquote più alte, graduate in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti, fino al 75%, valide per interventi realizzati da ora al 2021.

 

L’incentivo del 65% riservato agli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari riguarda i seguenti interventi: per la riqualificazione globale su edifici esistenti (interventi che facciano conseguire determinati miglioramenti delle prestazioni energetiche) si possono detrarre fino a 100mila euro (cioè il 65% di una spesa di circa 154mila euro); per coibentazione di pareti, soffitti o sostituzione di finestre e serramenti con altri e con particolari prestazioni di isolamento, fino a 60mila euro di detrazione fiscale; installazioni di pannelli solari termici, fino a 60mila euro.

 

E ancora: sostituzione della caldaia con un modello a condensazione, fino a 30mila euro; installazione di pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, fino a 30mila euro; acquisto e posa in opera delle schermature solari, fino a 60mila euro; acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale a biomasse, fino a 30mila euro; acquisto, installazione e messa in opera di sistemi di domotica, per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative.

 

Non cambiano i meccanismi per usufruire dell’incentivo. I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale e il rimborso avverrà in dieci anni, con rate di pari importo. Sarà inoltre necessario conservare tutta la documentazione inerente all’intervento e ai pagamenti.

Per fruire della detrazione è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dall’iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta. Quindi non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

 

Sono ammesse all’agevolazione le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni); i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

 

Rientrano nel novero dell’efficienza energetica anche gli interventi sulle caldaie ed impianti di riscaldamento dei condomini. Il decreto Milleproroghe ha procrastinato al 30 giugno 2017 l’obbligo della contabilizzazione del calore per gli impianti centralizzati di riscaldamento e di fornitura di acqua calda sanitaria condominiali. Per rimanere in esercizio senza sanzioni, sarà necessaria l’installazione di sistemi per la misurazione del calore di ciascuna unità abitativa.

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si ha diritto ad accedere alla detrazione del 65% solo se i contabilizzatori sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. In questi casi il limite di spesa detraibile (per ogni contribuente) è di 30mila euro.

Se invece i contabilizzatori sono installati senza che sia sostituito l’impianto di riscaldamento, o qualora sia sostituito con uno che non ha le caratteristiche tecniche richieste per l'ecobonus, le spese sono ammesse alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

 

Per quanto riguarda le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, rimane invariato il 50%, che viene prorogato per spese sostenute fino al 31 dicembre 2017, applicabili a molti interventi “energetici” o di risparmio energetico tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo (batterie) o l’installazione di condizionatori e scaldacqua a pompa di calore, anche in assenza di altre opere di ristrutturazione.

Sulle prestazioni di servizi per interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) realizzati su immobili residenziali, viene applicata l’Iva ridotta al 10%. Per alcuni “beni significativi” (individuati dal decreto 29 dicembre 1999) quali ascensori, infissi, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Infine, in Legge di Stabilità è stato esteso a tutto il 2017 anche il bonus mobili: chi acquisterà mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione potrà beneficiare ancora di uno sconto Irpef del 50% per un massimo di 10.000 euro di spesa.

 

Autore: AdnKronos

Link: http://www.adnkronos.com/sostenibilita/in-pubblico/2017/01/03/ecobonus-ristrutturazioni-elettrodomestici-detrazioni-del_m8h0bdADkvR8jvB9TlMH4K.html?refresh_ce

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Ecco le nuove UNI TS 11300:2014

Sono in vigore le nuove UNI TS 11300:2014.
Oggi 2 ottobre 2014 sono state pubblicate e dunque entrano in vigore le nuove norme UNI TS 11300-1:2014 e 11300-2:2014.
Questa norma diventa da subito l’unica procedura accettata per il progetto e la certificazione energetica degli edifici in tutta Italia. I testi sono disponibili sul sito dell´ente Italiano di normazione UNI.

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ATTESTATO ENERGETICO, OBBLIGHI (E SANZIONI) IN CASO DI COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DOPO IL DECRETO-LEGGE DESTINAZIONE ITALIA

Una comoda e riassuntiva tabella degli obblighi in capo ai proprietari in caso di vendita o nuova locazione.  Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono «rendere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’«attestato di prestazione energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio)  In caso di compravendita, l’attestato deve essere consegnato all’acquirente  In caso di locazione, l’attestato deve essere consegnato al conduttore  In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o «locatario» (recte: locatore) deve fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’«attestato di prestazione energetica» entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità  Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli, appunto, soggetti a registrazione) deve essere inserita «apposita clausola» con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici  In caso di compravendita o di nuova locazione, salvo che nei casi di locazione di singole unità immobiliari, deve essere allegata al contratto copia dell’attestato di prestazione energetica  Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente  In caso di compravendita, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro  In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro  Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») o allegazione, se dovuta, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 18.000 euro  In caso di contratto di locazione di singola unità immobiliare (soggetto a registrazione) l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro; sanzione che si riduce alla metà (min. 500 euro – max. 2.000 euro) se la durata della locazione non eccede i tre anni  In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro Fonte: Confedilizia-Ufficio Studi

Fonte: Compricasa s.a.s

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“IL DESTINAZIONE ITALIA” È LEGGE, TUTTE LE NOVITÀ PER APE E CERTIFICATORI

Via libera per il decreto "Destinazione Italia", licenziato dal Senato che l'ha approvato in via definitiva. Il decreto è ormai convertito in legge. Molte le novità che riguardano l'Attestato di prestazione energetica, prima tra tutte la trasformazione della sanzione della nullità degli atti per l'omessa allegazione dell'APE in sanzione amministrativa. Modifiche anche ai titoli di studio che abilitano al ruolo di certificatore energetico. Quanto agli interventi per il risparmio energetico, questi potranno nuovamente essere decisi dal condominio a «maggioranza semplice». Infine, ammesse al ruolo di «terzo responsabile degli impianti termici» anche le imprese non costituite in forma di persona giuridica. LE NOVITÀ NEL DETTAGLIO Sanzione e allegazione dell'APE Viene confermata la trasformazione della nullità degli atti in sanzione amministrativa. Sanzione che scatta se ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione non viene aggiunta una clausola con la quale l'acquirente o l'affittuario dichiarino di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione - compreso l'attestato energetico - sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare. La sanzione pecuniaria riguarda anche la mancata allegazione dell'attestato, nei casi in cui questa è prevista. L'omessa dichiarazione o allegazione costano alle parti multe da 3mila a 18mila euro. La trasformazione della nullità in sanzione ha effetto retroattivo. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto "Destinazione Italia", la nullità dei contratti può essere sostituita dalla sanzione, se richiesto dall'interessato, purché, però, la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. Con una modifica approvata dalla Camera, viene, inoltre, precisato che il pagamento della sanzione amministrativa per l'omessa dichiarazione o allegazione dell'attestato non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'APE nel termine di 45 giorni. Due, inoltre, le novità più importanti, contenute nel decreto e confermate dalla legge di conversione. Viene eliminata la necessità di valutare la prestazione energetica degli edifici per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito. Abolito anche l'obbligo di allegare l'APE ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari. Risolta la sovrapposizione con la legge di Stabilità E' stato eliminato l'erroneo richiamo da parte della legge di Stabilità al non più vigente comma 3bisdell'articolo 6 del DLgs 192/2005. La legge di Stabilità, infatti, richiamando erroneamente tale comma, nel frattempo eliminato dal "Destinazione Italia", tentava di rinviare l'obbligo di allegazione dell'APE all'entrata in vigore delle "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici". Questa disposizione, inserita nella manovra 2014, è definitivamente stata cancellata. (per approfondire leggi l'articolo: "APE - attestato di prestazione energetica. La Cancellieri risponde sul pasticcio normativo"). Titoli di studio dei certificatori energetici Con una modifica al DPR 75/2013 viene ampliata la platea di professionisti che possono redigere un attestato di prestazione energetica senza aver seguito un corso di formazione specifica. Vi rientrano diverse lauree in ingegneria (aerospaziale, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale) e la laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. (leggi l'articolo: "Destinazione Italia: modifiche ai requisiti per certificatori energetici"). Modifiche anche per i corsi di formazione. I corsi abilitanti passano da 64 a 80 ore. Con una modifica introdotta dalla Camera viene stabilito che le regioni e le provincie autonome possono riconoscere come certificatori i professionisti che dimostrino di aver frequentato e superato un corso di formazione per la certificazione energetica attivato prima dell'entrata in vigore del DPR 75/2013 e conforme ai requisiti minimi stabiliti dallo stesso DPR, compresa la nuova durata, che dunque passa a 80 ore. Novità anche per i requisiti di indipendenza e imparzialità, per i quali viene introdotta una deroga. Ne sono esonerati i tecnici abilitati che siano dipendenti o operino per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico. Annunci di locazione ad uso turistico La Camera ha previsto che gli annunci di locazioni ad uso turistico non devono riportare gli indici di prestazione energetica, né la classe energetica se riguardano la locazione di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno. Interventi per il risparmio energetico decisi a maggioranza semplice Viene ripristinata la situazione precedente al decreto, secondo cui gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici possono essere autorizzati dal condominio attraverso maggioranza semplice. Il decreto "Destinazione Italia" aveva modificato l'articolo 1120 del codice civile, che prevedeva, grazie ad una semplificazione inserita dalla riforma del condominio, che i lavori e gli interventi per il contenimento del consumo energetico potessero essere decisi con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (maggioranza semplice). Con l'entrata in vigore del "Destinazione Italia" tale maggioranza non era più sufficiente. Il decreto aveva infatti stabilito che fosse necessaria una "maggioranza qualificata", ovvero la maggioranza degli intervenuti ed i due terzi del valore dell'edificio. La complicazione introdotta dal decreto viene annullata con la legge di conversione, si ritorna alla situazione precedente all'entrata in vigore del decreto "Destinazione Italia".

Fonte: Compricasa s.a.s

Link: www.compricasasas.it

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DELEGA FISCALE: Incentivi per chi effettua lavori per la sicurezza e la riqualificazione energetica degli edifici

La bozza del DDL Delega fiscale sembra voler stabilizzare l'ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica e la detrazione al 50% per le ristrutturazioni.

 

Il decreto legislativo ad hoc che dovrà adottare il governo in materia, potrà infatti recepire l'emendamento, già approvato dalla Commissione Finanze del Senato, secondo il quale per accedere agli incentivi sarà sufficiente dimostrare di aver effettuato interventi per la messa in sicurezza dell'edificio, introducendo anche quelli per la riqualificazione energetica ed architettonica dell'immobile.

In tal modo potrebbero vedersi prorogati gli incentivi per l'efficientamento energetico e la ristrutturazione edilizia anche oltre il termine del 31 dicembre 2014, quando scenderanno dal 65% al 50% e dal 50% al 40% rispettivamente per poi tornare all'aliquota ordinaria del 36% .

Autore: News_Logical Soft

Link: http://www.logical.it/news.aspx

 

 
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Ecco le nuove UNI TS 11300:2014

Sono in vigore le nuove UNI TS 11300:2014.
Oggi 2 ottobre 2014 sono state pubblicate e dunque entrano in vigore le nuove norme UNI TS 11300-1:2014 e 11300-2:2014.
Questa norma diventa da subito l’unica procedura accettata per il progetto e la certificazione energetica degli edifici in tutta Italia. I testi sono disponibili sul sito dell´ente Italiano di normazione UNI.

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ATTESTATO ENERGETICO, OBBLIGHI (E SANZIONI) IN CASO DI COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DOPO IL DECRETO-LEGGE DESTINAZIONE ITALIA

Una comoda e riassuntiva tabella degli obblighi in capo ai proprietari in caso di vendita o nuova locazione.  Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono «rendere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’«attestato di prestazione energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio)  In caso di compravendita, l’attestato deve essere consegnato all’acquirente  In caso di locazione, l’attestato deve essere consegnato al conduttore  In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o «locatario» (recte: locatore) deve fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’«attestato di prestazione energetica» entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità  Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli, appunto, soggetti a registrazione) deve essere inserita «apposita clausola» con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici  In caso di compravendita o di nuova locazione, salvo che nei casi di locazione di singole unità immobiliari, deve essere allegata al contratto copia dell’attestato di prestazione energetica  Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente  In caso di compravendita, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro  In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro  Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») o allegazione, se dovuta, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 18.000 euro  In caso di contratto di locazione di singola unità immobiliare (soggetto a registrazione) l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro; sanzione che si riduce alla metà (min. 500 euro – max. 2.000 euro) se la durata della locazione non eccede i tre anni  In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro Fonte: Confedilizia-Ufficio Studi

Fonte: Compricasa s.a.s

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“IL DESTINAZIONE ITALIA” È LEGGE, TUTTE LE NOVITÀ PER APE E CERTIFICATORI

Via libera per il decreto "Destinazione Italia", licenziato dal Senato che l'ha approvato in via definitiva. Il decreto è ormai convertito in legge. Molte le novità che riguardano l'Attestato di prestazione energetica, prima tra tutte la trasformazione della sanzione della nullità degli atti per l'omessa allegazione dell'APE in sanzione amministrativa. Modifiche anche ai titoli di studio che abilitano al ruolo di certificatore energetico. Quanto agli interventi per il risparmio energetico, questi potranno nuovamente essere decisi dal condominio a «maggioranza semplice». Infine, ammesse al ruolo di «terzo responsabile degli impianti termici» anche le imprese non costituite in forma di persona giuridica. LE NOVITÀ NEL DETTAGLIO Sanzione e allegazione dell'APE Viene confermata la trasformazione della nullità degli atti in sanzione amministrativa. Sanzione che scatta se ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione non viene aggiunta una clausola con la quale l'acquirente o l'affittuario dichiarino di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione - compreso l'attestato energetico - sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare. La sanzione pecuniaria riguarda anche la mancata allegazione dell'attestato, nei casi in cui questa è prevista. L'omessa dichiarazione o allegazione costano alle parti multe da 3mila a 18mila euro. La trasformazione della nullità in sanzione ha effetto retroattivo. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto "Destinazione Italia", la nullità dei contratti può essere sostituita dalla sanzione, se richiesto dall'interessato, purché, però, la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. Con una modifica approvata dalla Camera, viene, inoltre, precisato che il pagamento della sanzione amministrativa per l'omessa dichiarazione o allegazione dell'attestato non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'APE nel termine di 45 giorni. Due, inoltre, le novità più importanti, contenute nel decreto e confermate dalla legge di conversione. Viene eliminata la necessità di valutare la prestazione energetica degli edifici per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito. Abolito anche l'obbligo di allegare l'APE ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari. Risolta la sovrapposizione con la legge di Stabilità E' stato eliminato l'erroneo richiamo da parte della legge di Stabilità al non più vigente comma 3bisdell'articolo 6 del DLgs 192/2005. La legge di Stabilità, infatti, richiamando erroneamente tale comma, nel frattempo eliminato dal "Destinazione Italia", tentava di rinviare l'obbligo di allegazione dell'APE all'entrata in vigore delle "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici". Questa disposizione, inserita nella manovra 2014, è definitivamente stata cancellata. (per approfondire leggi l'articolo: "APE - attestato di prestazione energetica. La Cancellieri risponde sul pasticcio normativo"). Titoli di studio dei certificatori energetici Con una modifica al DPR 75/2013 viene ampliata la platea di professionisti che possono redigere un attestato di prestazione energetica senza aver seguito un corso di formazione specifica. Vi rientrano diverse lauree in ingegneria (aerospaziale, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale) e la laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. (leggi l'articolo: "Destinazione Italia: modifiche ai requisiti per certificatori energetici"). Modifiche anche per i corsi di formazione. I corsi abilitanti passano da 64 a 80 ore. Con una modifica introdotta dalla Camera viene stabilito che le regioni e le provincie autonome possono riconoscere come certificatori i professionisti che dimostrino di aver frequentato e superato un corso di formazione per la certificazione energetica attivato prima dell'entrata in vigore del DPR 75/2013 e conforme ai requisiti minimi stabiliti dallo stesso DPR, compresa la nuova durata, che dunque passa a 80 ore. Novità anche per i requisiti di indipendenza e imparzialità, per i quali viene introdotta una deroga. Ne sono esonerati i tecnici abilitati che siano dipendenti o operino per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico. Annunci di locazione ad uso turistico La Camera ha previsto che gli annunci di locazioni ad uso turistico non devono riportare gli indici di prestazione energetica, né la classe energetica se riguardano la locazione di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno. Interventi per il risparmio energetico decisi a maggioranza semplice Viene ripristinata la situazione precedente al decreto, secondo cui gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici possono essere autorizzati dal condominio attraverso maggioranza semplice. Il decreto "Destinazione Italia" aveva modificato l'articolo 1120 del codice civile, che prevedeva, grazie ad una semplificazione inserita dalla riforma del condominio, che i lavori e gli interventi per il contenimento del consumo energetico potessero essere decisi con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (maggioranza semplice). Con l'entrata in vigore del "Destinazione Italia" tale maggioranza non era più sufficiente. Il decreto aveva infatti stabilito che fosse necessaria una "maggioranza qualificata", ovvero la maggioranza degli intervenuti ed i due terzi del valore dell'edificio. La complicazione introdotta dal decreto viene annullata con la legge di conversione, si ritorna alla situazione precedente all'entrata in vigore del decreto "Destinazione Italia".

Fonte: Compricasa s.a.s

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DELEGA FISCALE: Incentivi per chi effettua lavori per la sicurezza e la riqualificazione energetica degli edifici

La bozza del DDL Delega fiscale sembra voler stabilizzare l'ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica e la detrazione al 50% per le ristrutturazioni.

 

Il decreto legislativo ad hoc che dovrà adottare il governo in materia, potrà infatti recepire l'emendamento, già approvato dalla Commissione Finanze del Senato, secondo il quale per accedere agli incentivi sarà sufficiente dimostrare di aver effettuato interventi per la messa in sicurezza dell'edificio, introducendo anche quelli per la riqualificazione energetica ed architettonica dell'immobile.

In tal modo potrebbero vedersi prorogati gli incentivi per l'efficientamento energetico e la ristrutturazione edilizia anche oltre il termine del 31 dicembre 2014, quando scenderanno dal 65% al 50% e dal 50% al 40% rispettivamente per poi tornare all'aliquota ordinaria del 36% .

Autore: News_Logical Soft

Link: http://www.logical.it/news.aspx

 

 
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AMBIENTE: NUOVI CONTRIBUTI PER DOTARE IL PROPRIO IMMOBILE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A VERONA

11/12/2013

L’assessorato all’Ambiente ha stanziato ulteriori 15 mila euro di contributi destinati al rimborso delle spese sostenute per dotare la propria abitazione della certificazione energetica, attestato obbligatorio per le nuove unità immobiliari e per i vecchi edifici in caso di compravendita dell’immobile. 
Nell’attestato sono compresi i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edifico. 
L’iniziativa è stata presentata oggi dall’assessore all’Ambiente Enrico Toffali: “dopo l’esaurimento del fondo stanziato lo scorso anno e del quale hanno beneficiato quasi 200 cittadini, l’Amministrazione comunale ha deciso di riproporre questo contributo come ulteriore forma di incentivazione nell’ambito del risparmio energetico – ha detto Toffali - in linea con quanto stabilito all’interno del Piano Energetico Ambientale Comunale al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione del 20 per cento di emissioni di CO2 in atmosfera entro il 2020. Gli Attestati di Prestazione Energetica – conclude Toffali – contengono infatti utili indicazioni che permettono di definire gli interventi per migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio e ridurre conseguentemente i consumi”.
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, e copriranno il 50 per cento della spesa sostenuta, al netto dell’Iva, fino ad un massimo di 200 euro. Per presentare domanda è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Verona o negli uffici del Coordinamento Ambiente, in via Pallone 9. La documentazione dovrà essere unita alla copia della fattura redatta da un professionista, dove sia visibile la chiave alfanumerica di 10 caratteri, attestante l’invio obbligatorio del documento da parte del professionista alla Regione Veneto tramite il portale telematico Ve.Net.

Autore: Ufficio stampa on-line Comune di Verona

Link:http://ufficiostampa.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9561&id_com=15269

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Ancora sul DL 63/2013 - Sanzioni ed Atto notorio

Il 4 agosto 2013 è stato convertito in legge (L.90/2013) il Decreto Legge 63/2013 che modifica il Dlgs 192/2005 ovvero la disciplina nazionale in materia di requisiti minimi e prestazione energetica degli edifici.

In questo modo in Italia è stata recepita (in ritardo) la Direttiva 2010/31/UE, ora dovranno essere approvati i decreti attuativi nazionali, che modificheranno il DPR 59/2009 e il DM 26.06.2009, ed i provvedimenti regionali, per le regioni dotate di una propria disciplina (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Prov.Trento, Valle d’Aosta).

Sul territorio nazionale ed anche in queste Regioni sono immediatamente in vigore quanto previsto dal nuovo articolo 15 del Dlgs 192/2005 le SANZIONI.

In particolare il comma 1 prevede che:

articolo 15 comma 1
"1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita' e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."
Cosa significa ?
L’Attestato non è più reso ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) ma costituisce un Atto Notorio.

Autore: Kristian Fabbri

http://feeds.feedburner.com/KristianFabbri

http://www.kristianfabbri.com/

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Legge 90/2013: quando allegare all'APE il libretto di impianto

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito mediante una nota quando è necessario allegare all'APE il libretto di impianto.

Nella Legge 90 è previsto l'obbligo di allegare l'APE a tutti gli atti di trasferimento degli immobili; l'APE è il documento la cui validità è subordinata al controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, da qui l'obbligo contenuto nella norma di allegare all'APE il libretto di impianto, in originale o in copia.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha specificato che il libretto di impianto deve essere allegato solo agli APE consegnati quando si concludono le trattative e si firma il contratto; non deve essere allegato quando l'APE è semplicemente visionato dal cliente, all'inizio delle trattative, per conoscere le condizioni energetiche dell'immobile.
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Detrazioni 50% e 65% prorogate per tutto il 2014

La legge di Stabilità approvata dal Consiglio dei Ministri prolunga per tutto il prossimo anno le detrazioni per le riqualificazioni energetiche, la messa in sicurezza degli edifici in zone sismiche, le ristrutturazioni e l’acquisto di mobili.

Il testo della Legge di Stabilità per il 2014 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed è passato al Parlamento per l’approvazione definitiva. In essa sono molti i contenuti che interessano i professionisti dell’edilizia.
In primo luogo sono state prorogate fino alla fine del 2014 le detrazioni fiscali del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L’ aliquota decrescerà quindi progressivamente nel 2015 (50%) e nel 2016 (36%), essendo a quel punto definitivamente equiparate alle detrazioni per le ristrutturazioni. Inoltre per gli interventi di riqualificazione che riguardano le parti comuni dei condomini saranno detraibili al 65% le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 ed al 50% quelle fino al 30 giugno 2016.
Ugualmente sono state prorogate fino alla fine del 2014 le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni. In questo caso le spese sostenute nel 2015 saranno agevolate con una detrazione fiscale del 40%, mentre per quelle sostenute nel 2016 il bonus corrisponderà all’aliquota ordinaria del 36%.
Le detrazioni del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e forni in classe energetica A) per spese fino a 10 mila euro sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Il bonus è riconosciuto solo ai contribuenti che usufruiscono delle detrazioni per le ristrutturazioni.
Gli interventi per la messa in sicurezza di edifici in zone sismiche 1 e 2 continueranno ad usufruire della detrazione del 65% fino al 31 dicembre 2014. Per tutto il 2015 l’agevolazione sarà invece del 50%.

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       SERVIZI

  • Studio tecnico e termotecnico
  • Progetti, pratiche, permessi e autorizzazioni, PDC, SCIA/CILA
  • Progettazione di impianti termici, pratiche ex Legge 10/91
  • Relazioni tecniche, stime immobiliari, pratiche catastali
  • Pratiche e comunicazioni ENEA per incentivi statali: 65%, 50%
  • Certificazione Energetica degli edifici APE

 

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